Tentativo obbligatorio di conciliazione in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Pubblicazione: 08 Novembre 2022
Ultimo aggiornamento: 22 Gennaio 2023
Cos'è
Il datore di lavoro chiede che sia esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell’art. 410 del c.p.c. e dell’art. 7 della legge n . 604/1966, come modificato dall’art. 1, comma 40, della legge n. 92/2012, nei confronti del lavoratore a cui rivolge l’intenzione di procedere ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
A chi è rivolto?
L’istanza deve essere presentata da tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo occupino alle proprie dipendenze più di 15 unità o più di 5 se imprenditori agricoli, che intendano procedere al licenziamento per GMO dei lavoratori assunti prima del 07 marzo 2015.
Come funziona ?
Il datore di lavoro, compilando l’apposita istanza da inoltrare all’ITL territorialmente competente, individuato in base alla provincia corrispondente al luogo di lavoro cui è adibito il lavoratore, deve informare anche quest’ultimo per conoscenza dell’intenzione di procedere al licenziamento, con indicazione dei motivi di risoluzione del rapporto di lavoro e di eventuali misure per la ricollocazione del lavoratore; l’ITL deve procedere alla convocazione delle parti per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione entro il termine perentorio di 7 gg. dal ricevimento dell’istanza.