Pagamento rateale ordinanza-ingiunzione
Pubblicazione: 08 Novembre 2022
Ultimo aggiornamento: 31 Gennaio 2023
Cos'è
Completata l’ispezione in materia di lavoro, e contestati o notificati con apposito verbale gli illeciti amministrativi riscontrati e sanzionati, il personale ispettivo, decorso inutilmente il termine assegnato per il pagamento, invia i relativi atti a corredo del cosiddetto “rapporto” al Direttore della ITL , quale Autorità amministrativa competente alla emanazione dell’ordinanza conclusiva del procedimento sanzionatorio: costui, valutata la correttezza formale e sostanziale del verbale, nel ritenere fondato e provato l’accertamento ispettivo, emetterà ordinanza-ingiunzione determinando la somma effettivamente dovuta ed intimandone il pagamento .
A chi è rivolto?
Il trasgressore destinatario del provvedimento ingiuntivo che si trovi in condizioni economiche disagiate che rendono difficoltoso il pagamento in unica soluzione (siano esse personali o dell’impresa), può, ai sensi dell’art. 26 della Legge n.689/1981, presentare al Direttore dell’ITL che ha adottato il provvedimento, istanza per l’ammissione al pagamento rateale della somma ingiunta.
Come funziona ?
L’interessato deve provvedere a compilare l’apposita istanza corredata da idonea documentazione atta a comprovare la sussistenza dei presupposti legittimanti oppure attestando il proprio status mediante autocertificazione redatta secondo le modalità di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 . Il Direttore della ITL, se riscontra la sussistenza di tutti i requisiti, accoglie l’istanza e con apposito provvedimento ammette il pagamento rateale in rate mensili da 3 a 30, il relativo ammontare e le singole scadenze.