Impiego di minori nello spettacolo
Pubblicazione: 08 Novembre 2022
Ultimo aggiornamento: 22 Gennaio 2023
Cos'è
Ai sensi dell’art. 4, comma 2, della L. n. 977/1967 e s.m. il datore di lavoro deve chiedere all’ITL territorialmente competente l’autorizzazione all’impiego del/dei minore/ri nella preparazione/rappresentazione delle attività lavorative nel settore culturale, artistico, sportivo, pubblicitario e dello spettacolo.
A chi è rivolto?
L’autorizzazione è rivolta ai datori di lavoro che intendono impiegare minori nella preparazione/rappresentazione delle attività lavorative nel settore: culturale, artistico, sportivo, pubblicitario e dello spettacolo. Il richiedente dichiara che l’impiego del minore non pregiudica la sicurezza, l’integrità psicofisica, lo sviluppo e la frequenza scolastica; che il medesimo non sarà adibito, a lavori pericolosi, faticosi, nocivi ed insalubri di cui all’art. 6 della L. n. 977/1967, riportati nell’Allegato 1 della legge medesima; che sarà salvaguardata la sua moralità e che i lavori non si protrarranno oltre le ore 24,00; che a prestazione di lavoro compiuta il minore godrà di un riposo di almeno 14 ore consecutive e saranno rispettati gli obblighi del riposo giornaliero e settimanale.
Come funziona ?
L’autorizzazione viene rilasciata, su richiesta del datore di lavoro, compilando l’apposita istanza unitamente alla dichiarazione di assenso dei titolari della responsabilità genitoriale, da inoltrare all’ITL territorialmente competente, individuato in base alla provincia corrispondente al luogo di lavoro a cui è adibito il minore. Ai sensi dell'art. 12 bis, comma 1, del D.L. n. 76/2020 (conv. da L. n. 120/2020) l'autorizzazione oggetto della presente istanza si intende rilasciata decorsi 15 giorni di calendario decorrenti dal giorno successivo dalla sua presentazione a condizione che siano correttamente fornite tutte le informazioni ivi richieste e sia stata allegata la dichiarazione di assenso dei titolari della responsabilità genitoriale.