Dichiarazione per accesso ai benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale
Pubblicazione: 02 Gennaio 2023
Ultimo aggiornamento: 31 Gennaio 2023
Cos'è
Per accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale è necessario, fra l’altro, che il datore di lavoro rispetti gli obblighi di legge in materia di tutela e sicurezza delle condizioni di lavoro (art. 1, co. 1175, Legge n. 296/2006). A questo scopo, l’art. 8 del DM 30/01/2015 individua una serie di violazioni – alcune di natura penale e altre di natura amministrativa elencate nella tabella contenuta nell’Allegato A dello stesso Regolamento – che precludono il rilascio del DURC per predeterminati periodi (da 3 mesi fino a 2 anni) a seconda della gravità dell’illecito commesso. In proposito si precisa, tuttavia, che rilevano soltanto le violazioni accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi (es. ordinanze d’ingiunzione non impugnate o sentenze passate in giudicato).
A chi è rivolto?
Ai datori di lavoro che intendono fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.
Come funziona ?
Il datore di lavoro è tenuto ad autocertificare, all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, l’inesistenza a proprio carico di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi riguardanti la commissione delle violazioni previste nella Tabella Allegato A del Regolamento suddetto o, alternativamente, il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato, relativo a ciascun illecito. Questa autocertificazione va presentata una sola volta, restando comunque a carico del dichiarante l’onere di comunicare, entro trenta giorni dal verificarsi, le eventuali variazioni rilevanti all’ITL presso la quale è stata originariamente trasmessa la suddetta autocertificazione.