Deferimento in via arbitrale alla commissione di conciliazione della controversia
Pubblicazione: 08 Novembre 2022
Ultimo aggiornamento: 31 Gennaio 2023
Cos'è
Ai sensi dell’art. 412 c.p.c. e art. 31 della L. n. 183/2010, stante il fallimento del tentativo facoltativo ex art 410 cpc, il lavoratore/trice ed il datore di lavoro congiuntamente affidano alla Commissione di Conciliazione territorialmente competente il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia ai sensi dell’art. 412 cpc così come novellato dalla Legge n. 183 del 4/11/2010.
A chi è rivolto?
L’istanza può essere presentata congiuntamente dal lavoratore e dal datore di lavoro per chiedere che venga emanato un lodo arbitrale per risolvere la controversia insorta tra le parti.
Come funziona ?
Le parti, compilando l’apposita istanza da inoltrare all’ITL territorialmente competente, chiedono l’attivazione della procedura conciliativa arbitrale; il termine massimo per l’emanazione del lodo è di 60 gg. dalla ricezione dell’istanza.