Costituzione collegio di conciliazione ed arbitrato
Pubblicazione: 08 Novembre 2022
Ultimo aggiornamento: 22 Gennaio 2023
Cos'è
Ai sensi dell’art. 7, comma 7 della Legge del 20/05/1970 n.300, il/le lavoratore/ici possono chiedere la costituzione del Collegio di Conciliazione ed Arbitrato, per contestare ed impugnare il provvedimento disciplinare comminato dal datore di lavoro.
A chi è rivolto?
L’istanza può essere presentata, entro i 20 gg. successivi alla ricezione del provvedimento disciplinare, dal lavoratore (o dall’O.S. alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato) che ritiene ingiustificata la sanzione.
Come funziona ?
Il lavoratore, compilando l’apposita istanza da inoltrare all’ITL territorialmente competente, individuato in base alla provincia corrispondente al luogo di lavoro cui è adibito il lavoratore, chiede la costituzione del collegio di arbitrato nominando un proprio arbitro di parte. L’ITL invita il datore di lavoro a designare entro 10 gg. il proprio componente e, una volta pervenuta la nomina, costituisce il Collegio individuandone il Presidente.