Conciliazione facoltativa a “tutele crescenti”
Pubblicazione: 08 Novembre 2022
Ultimo aggiornamento: 22 Gennaio 2023
Cos'è
Ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. n. 23/2015 e ss.mm., il datore di lavoro può chiedere all’ITL territorialmente competente che sia esperito il tentativo di conciliazione nelle forme di cui all’art. 410 cpc, formulando l’offerta di cui alla citata norma inviando al lavoratore/trice la proposta con gli estremi dell’assegno circolare.
A chi è rivolto?
L’istanza può essere presentata dal datore di lavoro per chiedere che venga esperito il tentativo facoltativo di cui all’art. 410 cpc in relazione all’offerta di una somma non soggetta a contribuzione previdenziale e fiscale.
Come funziona ?
Il datore di lavoro, compilando l’istanza, l’apposita istanza da inoltrare all’ITL territorialmente competente, può chiedere l’attivazione del tentativo facoltativo di conciliazione di cui all’art 410 cpc offrendo al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a tre e non superiore a ventisette mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare.