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Autorizzazione per impianti di videosorveglianza, localizzazione satellitare, altri strumenti di controllo

Certificazioni e autorizzazioni

Pubblicazione: 08 Novembre 2022

Ultimo aggiornamento: 22 Gennaio 2023

Cos'è

L’impiego di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, è consentito esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale (art. 4, comma 1, legge n. 300/1970), ad eccezione degli strumenti utilizzati per lo svolgimento della prestazione lavorativa (ad esempio, computer, telefoni, tablet), ovvero per la rilevazione degli accessi e delle presenze (c.d. lettori badge), ai sensi dell’art. 4, comma 2, legge n. 300/1970.

Nel primo caso, è possibile installare un impianto audiovisivo o altri strumenti da cui possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori solo previo accordo sindacale, relativo alle modalità di utilizzo di tali apparecchiature, stipulato con le RSA o le RSU. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In mancanza di accordo o in assenza di RSA/RSU, gli impianti e gli strumenti possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

A chi è rivolto?

Il rappresentante legale della azienda che ha intenzione di installare degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti dai quali deriva la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, deve presentare istanza, prima dell’installazione del sistema, secondo la seguente procedura:

• se il sistema deve essere installato in un’unica unità produttiva, oppure in più unità produttive nella medesima provincia, l’istanza dev’essere presentata solo all’Ispettorato Territoriale del lavoro territorialmente competente per la provincia;

• se il sistema deve essere installato in almeno due unità produttive ubicate in province diverse, possono essere presentate tante istanze quante sono le sedi ai diversi Ispettorati del lavoro territorialmente competenti, oppure può essere presentata un’unica istanza all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Si evidenzia che è possibile presentare istanza di autorizzazione amministrativa solo in caso di assenza delle RSA/RSU o di mancato accordo con le stesse (in questo secondo caso, occorre allegare documentazione attestante il mancato accordo).

Come funziona ?

Il rappresentante legale dell’azienda, prima di installare gli impianti dai quali possa derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, deve presentare istanza di autorizzazione amministrativa ai sensi dell’art. 4, co. 1, L. 300/1970 compilando un apposito modulo come di seguito indicato:

• per l’installazione di impianti audiovisivi occorre compilare il modulo “INL 1” .

• per l’installazione di altri sistemi di controllo occorre compilare il modulo “INL 1.1”.

• per l’installazione di impianti di localizzazione satellitare occorre compilare il modulo “INL 1.2”.

Nel caso in cui sia la presentazione dell’istanza sia la trasmissione del provvedimento amministrativo avvengano in modalità telematica, è necessario compilare e trasmettere anche l’apposito modulo “INL 1.4 - dichiarazione sostitutiva per marca da bollo”.

Laddove, invece, la presentazione dell’istanza avvenga a mano o a mezzo posta raccomandata, è necessario allegare n. 1 marca da bollo da € 16,00 per l’istanza e n. 1 marca da bollo da € 16,00 per il rilascio del provvedimento amministrativo (in totale n. 2 marche da bollo, ciascuna da € 16,00).

A comprova dell’autenticità della firma è necessario allegare, tra i documenti a corredo, anche la copia di un documento di riconoscimento del rappresentante legale dell’azienda.

N.B: il rilascio del provvedimento autorizzativo o di rigetto viene trasmesso via PEC anche in caso di istanza consegnata a mano o a mezzo posta raccomandata.