Autorizzazione al frazionamento del riposo settimanale dei lavoratori nel settore dei pubblici spettacoli
Pubblicazione: 08 Novembre 2022
Ultimo aggiornamento: 22 Gennaio 2023
Cos'è
Ai sensi dell’art. 15, comma 2 della legge 370/34 e dell’art. 9, comma 4 del d.lgs. 66/2003, il datore di lavoro chiede l’autorizzazione al frazionamento del riposo settimanale di 24 ore in due periodi di 12 ore consecutive ciascuno, per il/i lavoratore/i, nell’unità locale a cui lo stesso lav. risulti adibito, alle seguenti lavorazioni a rischio, indicate nell'allegato 1 del D.Lgs 39/99 e del D. Lgs 262/2000.
A chi è rivolto?
L’autorizzazione è rivolta ai datori di lavoro che intendono frazionare il riposo settimanale di 24 ore in due periodi di 12 ore consecutive ciascuno per i lavoratori addetti ai pubblici spettacoli.
Come funziona ?
L’autorizzazione viene rilasciata, su richiesta del datore di lavoro, compilando l’apposita istanza da inoltrare all’ITL territorialmente competente, individuato in base alla provincia corrispondente al luogo di lavoro cui è adibito il lavoratore/trice.
Ai sensi dell'art. 12 bis, comma 1, del D.L. n. 76/2020 (conv. da L. n. 120/2020) l'autorizzazione oggetto della presente istanza si intende rilasciata decorsi 15 giorni di calendario decorrenti dal giorno successivo alla sua presentazione a condizione che siano correttamente fornite tutte le informazioni ivi richieste e fatte salve diverse comunicazioni da parte del competente Ispettorato territoriale del lavoro.