Adibizione di minori adolescenti a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri
Pubblicazione: 08 Novembre 2022
Ultimo aggiornamento: 22 Gennaio 2023
Cos'è
Ai sensi dell’art. 6, comma 2 della L. 977/67 ss.mm., il datore di lavoro deve chiedere l’autorizzazione ad adibire apprendisti minori, presso l’unità locale cui lo stesso minore risulti adibito, alle lavorazioni a rischio, indicate nell’allegato 1 del D.Lgs. 39/99 e del D.Lgs. 262/2000.
A chi è rivolto?
L’autorizzazione è rivolta ai datori di lavoro che intendono adibire apprendisti minori alle lavorazioni a rischio indicate nelle disposizioni sopra citate. Il richiedente si impegna ad impiegare gli apprendisti adolescenti nelle attività per le quali ha richiesto la presente deroga a solo scopo di formazione, per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa. Si impegna, altresì, ad affidare la formazione degli apprendisti adolescenti a formatore esperto anche in materia di prevenzione e protezione.
Come funziona ?
L’autorizzazione viene rilasciata, su richiesta del datore di lavoro, compilando l’apposita istanza da inoltrare all’ITL territorialmente competente, individuato in base alla provincia corrispondente al luogo di lavoro cui è adibito il minore.