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Accesso civico semplice e generalizzato. Servizi Ufficio Relazioni con il Pubblico

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Pubblicazione: 08 Novembre 2022

Ultimo aggiornamento: 22 Gennaio 2023

Cos'è

È un istituto finalizzato alla trasparenza dell’attività amministrativa, previsto dal d.lgs n. 33/2013 (cd. Decreto trasparenza), che ha introdotto due tipologie di accesso ulteriori rispetto all'accesso agli atti (o documentale) disciplinato dall’art. 22 della L. n. 241/1990:

• accesso civico semplice che, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del d.lgs. n. 33/2013, riconosce a chiunque il diritto di chiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione. Tale forma di accesso costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge alla P.A. interessata.

• accesso civico generalizzato, c.d. FOIA (Freedom of information act), che ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, riconosce a chiunque il diritto di chiedere dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis del suddetto decreto legislativo.

A chi è rivolto?

Chiunque:

• ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione;

• ha il diritto di chiedere dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis del suddetto decreto legislativo.

Come funziona ?

Accesso civico semplice

L'istanza è gratuita, non richiede motivazione e deve essere presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT), preferibilmente in via telematica e utilizzando l'apposito modulo, ad uno dei seguenti indirizzi:

• pec: accessocivicoinl@pec.ispettorato.gov.it;

• e-mail: accessocivicoINL@ispettorato.gov.it

La richiesta inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata si considera validamente presentata purché nel messaggio venga indicato il nome del richiedente (senza necessità di sottoscrizione autografa) e venga allegata copia di un documento di identità in corso di validità;

• posta ordinaria: Ispettorato Nazionale del Lavoro - Piazza della Repubblica 59, 00185 – Roma; la richiesta si considera validamente presentata se sottoscritta dal richiedente e munita di copia del documento di identità in corso di validità.

Nelle ipotesi di obbligo di pubblicazione disatteso, l'Amministrazione provvede alla pubblicazione sul sito del contenuto richiesto entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, e il RPCT comunica al richiedente il collegamento ipertestuale dello stesso. Nel caso in cui il documento, l'informazione o il dato richiesto risulti già pubblicato nel rispetto della normativa vigente, il RPCT evade l'istanza segnalando al richiedente, entro lo stesso termine, il relativo collegamento ipertestuale.

Qualora la richiesta riguardi, parzialmente o totalmente, contenuti non soggetti a pubblicazione obbligatoria, il RPCT provvede a rigettare, parzialmente o totalmente, la richiesta fornendone motivazione ed indicando i mezzi di riesame e di ricorso giurisdizionale esperibili.

In caso di inerzia del RPCT, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2 comma 9-bis della L. n. 241/1990 (Direttore generale dell'INL, all'indirizzo e-mail segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it) che decide entro 15 giorni, ferma restando la possibilità di proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale contro l'inerzia o diniego del RPCT così come del titolare del potere sostitutivo.


Accesso civico generalizzato

L'istanza è gratuita - salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'Amministrazione per la riproduzione di dati o documenti su supporti materiali- e non richiede motivazione.

L'istanza va presentata all'Ufficio che detiene i dati o i documenti oggetto della stessa, utilizzando l'apposito modulo.

L'accesso civico generalizzato è previsto per richiedere documenti e dati disponibili e identificati; pertanto nella compilazione della richiesta si raccomanda di fornire tutti gli elementi utili alla loro identificazione.

Nel caso di richiesta generica, che non identifichi il documento o dato di cui si chiede l’accesso, o che risulti meramente esplorativa, la domanda può essere dichiarata inammissibile previo invito al richiedente alla sua ridefinizione con l'indicazione di elementi sufficienti a consentire l'identificazione dei dati di interesse.

L'amministrazione non è tenuta a produrre dati o documenti che non siano già in suo possesso.

Se l'Ufficio che detiene i dati o i documenti è un ufficio dell'Amministrazione centrale il modulo, compilato e firmato, potrà essere trasmesso alternativamente ai seguenti indirizzi:

• pec: accessocivicoinl@pec.ispettorato.gov.it

• e-mail: accessocivicoINL@ispettorato.gov.it

La richiesta inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata si considera validamente presentata purché nel messaggio venga indicato il nome del richiedente (senza necessità di sottoscrizione autografa) e venga allegata copia di un documento di identità in corso di validità;

• posta ordinaria: Ispettorato Nazionale del Lavoro - Piazza della Repubblica 59, 00185 – Roma; la richiesta si considera validamente presentata se sottoscritta dal richiedente e munita di copia del documento di identità in corso di validità.

Se l'Ufficio che detiene i dati o i documenti è un Ispettorato Territoriale del Lavoro il modulo, compilato e firmato, dovrà essere trasmesso telematicamente all'indirizzo pec o e-mail dell'ufficio competente (reperibile nella sezione del sito denominata “Le sedi territoriali”). In alternativa all'invio telematico, la richiesta potrà essere inviata, firmata e accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità, per posta ordinaria all'indirizzo dell'Ufficio individuato come competente, ovvero consegnata a mano e in tal caso sarà possibile firmare la richiesta davanti all'impiegato che la riceve mostrando il proprio documento d'identità.

Qualora l’amministrazione ritenga che l’accesso possa pregiudicare i diritti di altri soggetti (cosiddetti controinteressati) provvede ad informarli immediatamente dell’avvenuta presentazione dell’istanza di accesso, assegnando il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione per motivare l’opposizione all’accesso.

Il riscontro all'istanza di accesso verrà fornito dall'Ufficio che detiene il documento con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, che resta sospeso durante i 10 giorni stabiliti dalla norma per consentire agli eventuali controinteressati di presentare opposizione.

L'accesso può essere escluso o limitato dall'Amministrazione, mediante opportuna motivazione, ai sensi dell'art. 5 bis d.lgs. 33/2013, nel caso in cui la richiesta possa generare un pregiudizio concreto alla tutela, in particolare:

a) di interessi pubblici tra cui: la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento e il regolare svolgimento di attività ispettive;

b) di interessi privati inerenti: la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; la libertà e la segretezza della corrispondenza; gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta nei termini di legge, il richiedente può presentare richiesta di riesame entro il termine di trenta giorni al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), utilizzando l'apposito modulo ad uno dei seguenti indirizzi:

• pec: accessocivicoinl@pec.ispettorato.gov.it

• e-mail: AccessoCivicoINL@ispettorato.gov.it

• posta ordinaria: Ispettorato Nazionale del Lavoro, Piazza della Repubblica 59, 00185 – Roma. In tal caso la richiesta si considera validamente presentata se sottoscritta dal richiedente e munita di copia del documento di identità in corso di validità.

Il RPCT, entro il termine di venti giorni, provvede ad esaminare la richiesta e a decidere in merito alla stessa.

In alternativa alla richiesta di riesame, ovvero avverso la decisione di diniego sulla richiesta di riesame del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al TAR, entro trenta giorni, ai sensi dell'art. 116 c.p.a. di cui al D.lgs. 104/2010.