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Accesso documentale

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Pubblicazione: 02 Gennaio 2023

Ultimo aggiornamento: 22 Gennaio 2023

Cos'è

Il diritto di accesso agli atti, anche detto accesso documentale, previsto dall’art. 22 della L. n. 241/90, concerne l’esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, formati e detenuti dall'Amministrazione, nei modi e con i limiti indicati dalla stessa legge.

Il diritto si esercita con riferimento ai documenti amministrativi che siano materialmente esistenti e detenuti, al momento della richiesta, dall'Amministrazione competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.

Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione, in qualsiasi formato e su qualsiasi supporto, del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti dall’Amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. In generale, non può essere richiesto l'accesso a informazioni che non siano già organizzate in documenti materialmente esistenti in qualsiasi forma.

Il diritto d'accesso è escluso, ai sensi dell'art.24 della Legge 241/90:

• per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della Legge 24 ottobre 1977, n. 801 e ss.mm, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge;

• nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

• nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

• nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

Le singole amministrazioni individuano, altresì, le categorie di documenti da esse formati, o comunque rientranti nella loro disponibilità, sottratti all'accesso ai sensi del comma 1 dell'art. 24 della L. n. 241/1990. Per gli atti di competenza dell'INL, si rinvia al D.M. 4 novembre 1994, n.757.

Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

A chi è rivolto?

Il diritto può essere esercitato esclusivamente da chi abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è richiesto l'accesso. Può trattarsi di singole persone fisiche o giuridiche, oppure di organizzazioni che rappresentano interessi pubblici, diffusi o collettivi (come, ad esempio, le associazioni di categoria o di tutela di consumatori).

Come funziona ?

Nella richiesta di accesso, che può essere presentata tramite l'apposito modulo predisposto da questo Ispettorato, occorre:

• indicare gli estremi del documento richiesto, oppure gli elementi che ne consentano l'individuazione;

• illustrare la motivazione della richiesta, specificando e, se non risulti evidente o noto, dimostrando l'interesse connesso all'oggetto della richiesta

Per l'accesso ai documenti detenuti dagli uffici territoriali, la richiesta può essere inoltrata all'ufficio competente per via telematica, tramite e-mail o pec, o a mezzo posta ordinaria, utilizzando i relativi indirizzi reperibili nella sezione del portale istituzionale denominata “Le Sedi dell'Ispettorato”.

Per l'accesso ai documenti detenuti dagli uffici dell'Amministrazione centrale, la richiesta può essere inoltrata per via telematica, tramite e-mail o pec, ai relativi indirizzi reperibili all'interno della pagina del portale istituzionale dedicata agli uffici centrali, o in subordine, a mezzo posta ordinaria all'indirizzo Ispettorato nazionale del lavoro, Piazza della repubblica, 59 - 00185 Roma.

L’istanza inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata si considera validamente presentata purchè venga indicato il nome del richiedente (senza necessità di sottoscrizione autografa) e venga allegata copia di un documento di identità in corso di validità. L’istanza inoltrata tramite posta ordinaria si considera validamente presentata se sottoscritta dal richiedente e munita di copia del documento di identità in corso di validità.

Per i soli uffici territoriali, in alternativa all’invio telematico o postale, è prevista la consegna a mano presso la relativa sede; in tal caso, sarà possibile firmare la richiesta davanti all’impiegato ricevente mostrando il proprio documento di identità.

La richiesta per la consultazione o il rilascio in formato elettronico del documento è gratuita; per il rilascio di copie in formato cartaceo è previsto un costo di 0,52 euro ogni 2 fogli riprodotti, a titolo di rimborso delle spese di riproduzione, da versare tramite marche da bollo. Qualora l'interessato chieda l'autentica delle copie dovrà versare anche l'imposta di bollo vigente.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente detto termine, la richiesta si intende respinta.

In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o nei casi di differimento dello stesso, il richiedente potrà presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

Il richiedente, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, può altresì ricorrere in via amministrativa alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.