Patente a Crediti: FAQ
Aggiornamento al 17 gennaio 2025
Pubblicazione: 15 Ottobre 2024
Ultimo aggiornamento: 30 Gennaio 2025
Di seguito vengono elencate le FAQ relative alla Patente a Crediti.
L’invio tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it della
autocertificazione/dichiarazione sostitutiva è un adempimento che va effettuato dalle imprese e dai
lavoratori autonomi che al 1° ottobre 2024 stiano già operando in cantieri temporanei o mobili.
Pertanto, se alla data del 1° ottobre i soggetti interessati non stiano operando presso alcun cantiere,
non sono tenuti all’invio della PEC. L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva non è inoltre
necessaria se nella stessa giornata del 1° ottobre – data a partire dalla quale entra in funzione il portale
realizzato per il rilascio della patente a crediti – le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in
cantiere facciano richiesta della patente tramite il medesimo portale. In altri termini, la presenza in
cantiere di imprese e lavoratori autonomi deve essere sempre preceduta dall’invio della
autocertificazione/dichiarazione sostitutiva o dalla richiesta della patente tramite portale,
tenendo presente che a partire dal 1° novembre l’operatività in cantiere sarà ammessa esclusivamente
per le imprese ed i lavoratori autonomi che abbiano fatto richiesta della patente tramite portale.
Come indicato nella circolare 4/2024 dell’INL, il legislatore esclude dall’ambito applicativo della
patente a crediti le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o
superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 a prescindere dalla categoria di
appartenenza.
Il rilascio della patente è soggetto al possesso, da parte del legale rappresentante o del lavoratore
autonomo, dei requisiti indicati dall’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, qualora
un’azienda abbia diverse unità produttive e quindi, eventualmente, siano individuabili diversi datori di
lavoro, il possesso dei requisiti si deve intendere riferito all’intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro
dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi DVR.
La dichiarazione, per essere veritiera, deve tenere conto della normativa vigente alla data di
presentazione della stessa e pertanto, in assenza del nuovo accordo Stato-Regioni, non potrà
riguardare adempimenti che non è possibile ritenere obbligatori.
L’invio della PEC esenta dalla richiesta della patente tramite portale sino al 31 ottobre 2024 e tale invio
non prevede il rilascio di una ricevuta, ferma restando l’ordinaria ricevuta di consegna e accettazione
collegata all’invio di un messaggio di posta elettronica certificata, che costituisce prova dell’avvenuto
invio della richiesta. Dal 1° novembre sarà possibile operare in cantiere solo qualora sia stata effettuata
la richiesta della patente tramite il portale dell’INL. Dunque, se l’impresa o il lavoratore autonomo è
attualmente operante in un cantiere temporaneo o mobile, entro il 31 ottobre dovrà rinnovare la
richiesta tramite il portale INL, al fine di poter continuare ad operare senza soluzione di continuità.
Difatti, a partire dal 1° novembre 2024 l’autocertificazione/autodichiarazione inviata via PEC non avrà
più efficacia. In ogni caso, si raccomanda di non attendere il 31 ottobre ma di effettuare la richiesta di
rilascio della patente il prima possibile.
Come chiarito dalla circ. n. 4/2024, è possibile presentare la domanda di rilascio della patente anche
per il tramite di un soggetto (qualsiasi soggetto) munito di apposita delega in forma scritta. Nel caso di
delega, è possibile accedere con lo SPID o CIE del delegato.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC abilita di per sé ad operare nei
cantieri e non prevede il rilascio di alcun documento. Entro il 1° novembre 2024, per operare nei cantieri,
sarà invece necessario aver effettuato richiesta della patente tramite il portale INL. Si raccomanda
pertanto di richiedere il prima possibile la patente tramite il portale INL senza attendere
necessariamente la data ultima del 31 ottobre.
Dal 1° ottobre è operativo il portale INL per richiedere la patente e la richiesta può essere fatta in qualunque momento. L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva da trasmettere via PEC è un adempimento sostitutivo alla richiesta della patente ed ha validità sino al 31 ottobre 2024. Ciò vuol dire che, a partire dal 1° novembre, ogni impresa che opera in un cantiere temporaneo o mobile dovrà aver effettuato la richiesta della patente tramite portale INL poiché l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC non avrà più efficacia. Se una impresa in questo periodo non svolge alcun lavoro in cantiere non è tenuta ad avere la patente né ad inviare alcuna PEC, l’importante è che prima di iniziare i lavori abbia effettuato la richiesta della patente. Se quindi, ad esempio, l’impresa iniziasse i lavori il 15 novembre, entro il 14 novembre dovrà aver effettuato la richiesta della patente tramite il portale INL. In ogni caso, si raccomanda di effettuare tale adempimento in tempi congrui.
La presentazione della domanda di rilascio della patente, accedendo al portale dell’INL, può essere
effettuata per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta. Il soggetto delegato,
accedendo alla piattaforma, dovrà a sua volta dichiarare di essere in possesso della delega nonché
delle dichiarazioni del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo relative al possesso
dei requisiti per il rilascio della patente. Dunque, è sufficiente dotarsi di una delega scritta.
Sono soggette alla patente a crediti le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri
temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. L’art. 89 in parola definisce
cantiere temporaneo o mobile “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il
cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X”. Pertanto, laddove le imprese indicate in domanda si trovino ad
operare all’interno di un cantiere che rientri nell’elenco di cui al citato Allegato X, esse saranno tenute
al possesso della patente. Ove le stesse effettuino lavori di posa in opera di un perimetro di
contenimento in cemento di un’aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, non
potranno non detenere la patente a crediti.
Nel premettere che i seguenti chiarimenti sostituiscono quelli già forniti, occorre evidenziare che gli archeologi “operano” fisicamente nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 e conseguentemente, come precisato con circ. n. 4/2024, devono essere dotati della patente. Ai fini della richiesta della patente occorre tuttavia tener conto che gli archeologi, in quanto liberi professionisti, non sono tenuti all’iscrizione alla Camera di commercio, nonché del fatto che la professione dell’archeologo è una professione non ordinistica riconosciuta dalla L. n. 4/2013, normata dalla L. n. 110/2014 e regolamentata dal D.M. n. 244/2019 che non prevede esplicitamente l'istituzione di un albo ma stabilisce la creazione di elenchi professionali gestiti dal Ministero della Cultura (MiC), ai quali peraltro non è obbligatoria l'iscrizione per poter esercitare la professione. Considerato che, per la richiesta della patente da parte di una impresa o lavoratore autonomo italiano, il campo “iscrizione alla CCIAA” è obbligatorio, per gli archeologi lavoratori autonomi tale dichiarazione va intesa come indicativa dei necessari requisiti professionali, come il possesso della partita IVA e l’iscrizione alla Gestione separata.
Secondo quanto disciplinato dall’art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il
responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore
autonomo, è tenuto alla verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all’art. 27
nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero,
per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo art.
27, dell’attestazione di qualificazione SOA. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell’INL n.
4/2024, ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori che non
abbia effettuato le citate verifiche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92
ad euro 2.562,91.
Il cantiere navale è uno stabilimento dove si costruiscono, si riparano o si demoliscono navi. Inoltre, il
D.Lgs. n. 272/1999 disciplina le disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori
“nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e
trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”. Pertanto,
in generale i cantieri navali non rientrano in quelli richiamati dall’articolo 27 del d.lgs. 81/2008. Tuttavia,
laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X dello stesso
d.lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a
crediti
L’art. 88, comma 2, lett. g-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l’esclusione del Titolo IV “ai lavori relativi
a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non
comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’ALLEGATO X”. Pertanto, in generale i cantieri di
impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet
non rientrano in quelli richiamati dall’articolo 27 del d.lgs. 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi
vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X dello stesso d.lgs. 81/2008, le
imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti.
Le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro rientrano nella
“mera fornitura” in quanto l’uso delle attrezzature di lavoro è funzionale al carico e allo scarico sicuro
dei prodotti e materiali trasportati. Pertanto, le imprese e i lavoratori autonomi che effettuino le
suddette operazioni non sono tenute al possesso della patente a crediti.
Le società consortili qualificabili come consorzi stabili, in quanto soggetti dotati di autonoma
personalità giuridica, distinta dalle imprese consorziate, sono tenute a dotarsi della patente a crediti
ovvero sono esonerate in caso di autonomo possesso di attestazione SOA di categoria pari o superiore
alla III.
Diversamente, le società consortili qualificabili come consorzi ordinari, pur essendo autonomi centri di
rapporti giuridici, non essendo dotati di autonoma personalità giuridica, anche in linea con quanto
disposto dal decreto legislativo n.36 del 2023, non sono tenute al possesso della patente a crediti ma
si avvalgono della patente a crediti ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o
superiore alla III in possesso delle imprese consorziate.
Come riportato nella circ. n. 4/2024 in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche il portale consente di indicare la “non obbligatorietà” o “l’esenzione giustificata” da un determinato requisito. La “non obbligatorietà” dovrà essere indicata quando non si è soggetti al possesso di un determinato requisito; ad esempio, nel caso di un lavoratore autonomo per il quale non è prevista la redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) o la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). L'“esenzione giustificata” va invece indicata nei casi in cui in linea teorica è previsto, in capo al richiedente, il possesso di un determinato requisito il quale tuttavia, per giustificate ragioni che attengono al caso concreto, non si possiede al momento della dichiarazione (ad es. non si è ancora materialmente in possesso del DURC ma è stata appena richiesta una rateazione contributiva e si è in attesa di acquisire il Documento). L’”esenzione giustificata” va inoltre indicata nei casi in cui non si è in possesso di un determinato requisito poiché il soggetto che richiede la patente ha attivato un contenzioso volto, direttamente o indirettamente, a metterne in discussione l’obbligatorietà nei suoi confronti.
Come chiarito dalla circ. n. 4/2024 “i soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri. Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.)”. Nel caso di impresa affidataria (affidataria-non esecutrice) con ruolo di General Contractor che coordina le imprese coinvolte nella realizzazione di un’opera, non è previsto il possesso della patente, in quanto tale impresa non opera “fisicamente” in cantiere e il personale utilizzato svolge in via esclusiva prestazioni di natura intellettuale.
Le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 sono soggette alla patente a crediti. Pertanto, il montaggio di sanitari o infissi interni/esterni rientra tra le attività per le quali si opera “fisicamente” nei cantieri e, dunque, per le quali si è tenuti al possesso della patente a crediti.
Le verifiche periodiche, straordinarie e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 462/2001 (impianti di messa a terra), D.P.R. n. 162/1999 (ascensori) e ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 (attrezzature di lavoro) potrebbero essere eseguiti in contesti che riguardano i cantieri temporanei e mobili. Tuttavia, l’attività di verifica periodica e straordinaria, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008, va intesa quale prestazione di natura intellettuale in quanto il personale ispettivo non effettua alcun intervento diretto su alcuna attrezzatura, né effettua alcun intervento esecutivo con finalità operative di cantiere. Tutte le manovre di controllo vengono infatti richieste al manutentore ed il personale ispettivo si limita ad assistere alle prove e a verbalizzarne l’esito. Inoltre, l’effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie comporta la qualifica in capo al verificatore di “Incaricato di Pubblico Servizio” (art. 358 c.p.) che svolge, di fatto, una attività del tutto uguale e analoga a quella degli enti pubblici preposti che, a seconda dell’assetto regionale, svolgono analoghe attività (Ispettorato del lavoro, A.S.L., INAIL, ecc.) sulla stessa tipologia di impianti.
L’art. 27, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che “a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente … le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili …, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale” e successivamente al comma 15 prevede che “non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, …”. Pertanto, per potere operare in un cantiere è necessario essere in possesso di un titolo abilitativo: patente a crediti o attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III. Di conseguenza, nel caso in cui non sussista più la permanenza del requisito relativo al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, è necessario richiedere la patente a crediti e, nelle more del suo rilascio, come previsto dall’art. 27, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 “è comunque consentito lo svolgimento delle attività…”.
L’art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l’obbligo di verifica, in capo al committente o responsabile dei lavori, del possesso del titolo abilitante (patente a crediti, documento equivalente o attestazione SOA) delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto. La verifica in questione, come previsto dalla citata disposizione, va effettuata al momento dell’affidamento da parte del committente o del responsabile dei lavori
La norma non stabilisce le modalità di trasmissione dell’informazione al RLS o al RLST; pertanto, è possibile dimostrare l’avvenuto adempimento con qualsiasi mezzo.
Ai fini dell’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alle imprese familiari, di cui all’art. 230-bis c.c., si applica l’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008. Si rappresenta, inoltre, che secondo quanto chiarito nell’interpello del 29 novembre 2010 “nel caso di impresa familiare il titolare della stessa non verrà ad assumere la veste di datore di lavoro e, pertanto, non soggiacerà a tutti gli obblighi previsti dal T.U. in materia”, a meno che non formalizzi un rapporto di lavoro subordinato con i propri familiari. Ne consegue che, solo nei casi suindicati, l’impresa familiare non è soggetta alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e al possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR).
I requisiti per richiedere la patente devono essere in possesso alla data di presentazione dell’istanza. Qualora i requisiti mutino successivamente alla richiesta non è necessario procedere ad alcuna modifica.
Si ritiene che i servizi di pronto soccorso anche antincendio non sono tenuti al possesso della patente in quanto trattasi di fornitura di un servizio di intervento avente carattere meramente emergenziale.
Si ritiene che, nell’ipotesi descritta, in sede di richiesta della patente possa essere indicata l’opzione “esenzione giustificata” per quanto concerne il possesso del DURF.