Rischio calore: il bilancio della campagna INL a tutela dei lavoratori esposti nel periodo estivo
Il 40% delle imprese ispezionate in agosto non aveva valutato le misure di prevenzione
Pubblicazione: 06 Settembre 2024
Ultimo aggiornamento: 06 Settembre 2024
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha lanciato il
25 luglio 2024 una campagna di vigilanza straordinaria nei settori
individuati ad alto rischio in riferimento al rischio calore: cantieri
edili, cantieri stradali, agricoltura e settore florovivaistico, che si sono
svolti durante il periodo estivo dal 1 al 31 agosto, con l’obiettivo di
verificare non solo la corretta valutazione del rischio specifico ma
anche le misure di prevenzione e protezione adottate dalle aziende al
fine di ridurre il medesimo rischio, accentuato dall’innalzamento eccessivo delle
temperature nel periodo estivo da diversi anni a questa parte.
Le aziende verificate su tutto il territorio nazionale da parte del personale ispettivo degli ITL (Ispettorati territoriali del lavoro) sono state complessivamente 1611,così suddivise: 318 nel settore agricoltura, 1039 in edilizia, 160 nei cantieri stradali e 94 nel settore florovivaisti.
Dal bilancio finale è emerso che circa il 40% delle aziende ispezionate (596) non hanno valutato o implementato le misure di prevenzione specifiche, ragione per cui alle medesime aziende sono stati contestati i relativi illeciti riconducibili al rischio calore, previsti dal Decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro).
Tra gli illeciti maggiormente riscontrati la mancata protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute (art. 96, comma 1, lett. d), a seguire la mancata verifica d’idoneità del POS (piano operativo di sicurezza) al PSC (piano di sicurezza e coordinamento) da parte del CSE (coordinatore per l’esecuzione dei lavori, art. 92, comma 1, lett. b), l’assenza della valutazione del rischio “microclima” (art. 181 comma 1 in combinato disposto con l’art. 28, co 2, lett. a), la mancata verifica, da parte del datore di lavoro dell’impresa affidataria, delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e dell’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento (art. 97, comma 1).
Chiudono la casistica delle irregolarità evidenziate dagli ispettori del lavoro la mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione (art. 181 comma 1 in combinato disposto con l’art. 28, co 2, lett. b), la mancata verifica, da parte del datore di lavoro dell’impresa affidataria, della congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione (art. 97, comma 3, lett. b) e la mancata vigilanza del preposto sull'osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 19, comma 1, lett. a).