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Tutela sostanziale dei lavoratori mediante l’utilizzo dello “strumento della disposizione”

Pubblicazione: 04 Maggio 2021

Ultimo aggiornamento: 13 Gennaio 2023

Tutela sostanziale dei lavoratori mediante l’utilizzo dello “strumento della disposizione”​

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro intende rafforzare la missione istituzionale di tutela dei diritti e di promozione della legalità dei rapporti di lavoro mediante l’utilizzo del potere di disposizione attribuito al personale ispettivo, ampliato a seguito dell’intervento normativo attuato con l’art. 12 bis del D.L. n. 76/2020, che ha integralmente sostituito l’art. 14 del D. Lgs. n. 124/2004.

La disposizione è un ordine con il quale l’organo ispettivo intima al datore di lavoro di adempiere a un obbligo previsto dalla legge o dal CCNL applicato, attribuendo un termine di ampiezza variabile a seconda della criticità evidenziata. Il provvedimento è immediatamente esecutivo, ma se il datore di lavoro ottempera a quanto contenuto nel provvedimento con il ripristino della legalità secondo le modalità indicate, l’accertamento ispettivo si conclude senza alcuna conseguenza sanzionatoria.
L’utilizzo del potere dispositivo, pertanto, si inserisce nell’ambito del percorso di adeguamento della funzione dell’INL, in coerenza con la volontà di privilegiare una chiave di lettura delle proprie competenze finalizzata a sostenere la ripresa economica del Paese all’interno della legalità, in un’ottica di affiancamento alla parte sana del sistema produttivo. Tale strumento consente inoltre di garantire una tutela rapida ed efficace dei diritti sostanziali dei lavoratori, a garanzia del corretto svolgimento dei rapporti di lavoro.
Al riguardo sono pervenute le prime risultanze statistiche in merito all’utilizzo di tale potere, relative alle attività ispettive poste in essere nel primo trimestre 2021 su tutto il territorio nazionale.
Sono stati impartiti 215 provvedimenti di disposizione mediante i quali è stata fornita tutela a una platea complessiva di 62.118 lavoratori. Circa un terzo delle disposizioni impartite sono già state spontaneamente ottemperate dai datori di lavoro.
I casi di più frequente utilizzo dello strumento hanno riguardato ipotesi di:

• omesse e infedeli registrazioni sul LUL (Libro Unico del Lavoro) che non determinano differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali (articolo 39 del D.L. 112/2008 conv. con L. 133/2008);

• imposizione di un sistema di rilevazione delle presenze;

• mancata individuazione delle fasce orarie o dei turni di lavoro o mancato rispetto della collocazione oraria nei rapporti di lavoro a tempo parziale;

• irregolarità relative al Regolamento delle società cooperative;

• mancato rispetto della rotazione dei lavoratori da porre in CIG o in CIG in deroga;

• adeguamento delle tutele alla qualificazione giuridica del rapporto.

Il potere di disposizione è stato attivato in maniera proficua anche per assicurare a 343 lavoratori il rispetto della parte economica dei CCNL attraverso l’adempimento immediato da parte del datore di lavoro.

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