Permesso di soggiorno per motivi familiari
Chiarimenti sullo svolgimento dell'attività lavorativa
Pubblicazione: 09 Maggio 2018
Ultimo aggiornamento: 13 Febbraio 2023
Gli stranieri richiedenti un permesso di soggiorno per motivi familiari possono iniziare sin dal loro ingresso in Italia a svolgere attività lavorativa, nel rispetto degli obblighi e condizioni previsti dalla normativa vigente, avvalendosi ai fini della prova del regolare soggiorno sul territorio dello Stato e della possibilità di instaurare un regolare rapporto di lavoro, della semplice ricevuta postale attestante la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Con la nota congiunta, adottata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DG Immigrazione il 7 maggio 2018, viene chiarito in merito all'ammissibilità dello svolgimento di attività lavorativa nelle more del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Nel testo della nota viene specificato che, ai sensi dell'art. 30 comma 2 del Testo Unico Immigrazione (TUI) e dell'art. 14 comma 1 del d.p.r. 394/1999, il permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari consente al cittadino straniero di svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo sul territorio italiano fino alla scadenza dello stesso e senza la necessità di convertirlo in permesso per lavoro subordinato, fermi restando i requisiti minimi di età previsti dalla normativa nazionale.
Inoltre l'art. 5 comma 9-bis del TUI consente, al soggetto richiedente permesso per lavoro subordinato, di svolgere temporaneamente l'attività lavorativa per la quale è stato autorizzato il suo ingresso nelle more del suo rilascio o del rinnovo sempre che:
la domanda di rilascio sia stata presentata entro 8 giorni dall'ingresso sul territorio italiano, all'atto della stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l'immigrazione (art. 35 del d.p.r. 394/1999) oppure, in caso di rinnovo, prima della scadenza del permesso;
il richiedente sia in possesso del modulo di richiesta del permesso di soggiorno (cfr. art. 36 del d.p.r. 394/1999) e della ricevuta rilasciata dal competente ufficio attestante la presentazione della domanda.
Tale norma si riferisce soltanto ai richiedenti di un permesso per lavoro subordinato e vi era, pertanto, il dubbio sulla possibilità di estenderla anche ai richiedenti di un permesso di soggiorno per motivi familiari.
Tenuto, tuttavia, conto del fatto - si legge nella nota - che il permesso di soggiorno per motivi familiari consente allo straniero di svolgere attività lavorativa senza la necessità di ottenere anche un permesso per lavoro subordinato, si ritiene che la disposizione di cui all'art. 5 comma 9-bis, possa trovare applicazione anche in tali casi.