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Precisazioni inerenti la nota n. 32 del 15 febbraio 2018

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Nota n. 38 del 23 febbraio 2018

Pubblicazione: 23 Febbraio 2018

Ultimo aggiornamento: 01 Febbraio 2023

Si evidenzia anzitutto che le comunicazioni cui sono tenuti i professionisti iscritti a codesti Ordini vanno effettuate, secondo le modalità semplificate che saranno disponibili dal prossimo 1° marzo, in relazione allo svolgimento di "adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale" (art. 1, comma 1, Legge n. 12/1979), a prescindere dalla circostanza che il professionista sia effettivamente tenutario del LUL ed in relazione alle province ove siano situate le imprese nel cui interesse si opera, secondo quanto già chiarito con la nota n. 32 del 15 febbraio u.s.

Va altresì precisato che, sino alla data del 1° marzo p.v., eventuali comunicazioni andranno pertanto effettuate secondo le precedenti modalità.

Si sottolinea inoltre che, in relazione alle comunicazioni da effettuarsi agli Ispettorati della Regione Sicilia e delle Province autonome di Trento e Bolzano, salvo diverse intese che potranno intercorrere tra questo Ispettorato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed i predetti Enti autonomi, restano evidentemente ferme le previgenti modalità di assolvimento.

Leggi la nota n. 38 del 15 febbraio 2018